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giovedì 14 luglio 2011

CONTO ENERGIA 2011-2012 GAZZETTA UFFICIALE

Con la pubblicazione nella Gazzetta UfficialeGU n. 109 del 12-5-2011 ) del decreto 5 maggio 2011 recante ‘Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici’ finisce ufficialmente l’attesa degli operatori italiani per il nuovo regime di sostegno al fv italiano. Il Quarto Conto Energia prenderà così il posto del Terzo Conto Energia, valido fino a fine mese, a partire dal 1 giugno. Oltre ai tagli alle tariffe incentivanti (allegato 5 del decreto) molte le novità introdotte.

Il  decreto, dunque, si  applica  agli  impianti fotovoltaici che entrano in esercizio in data successiva al 31 maggio 2011 e fino al 31 dicembre  2016,  per  un  obiettivo  indicativo  di potenza  installata  a  livello  nazionale  di   circa   23.000   MWcorrispondente ad un costo indicativo cumulato annuo degli  incentivi stimabile tra 6 e 7 miliardi di euro. A differenza del precedente regime di incentivazione vengono introdotti limiti di spesa, cui corrispondono obiettivi indicativi di potenza. Importante, per individuare le tipologie di impianti sottoposti a questi ‘cap’ ladistinzione fatta tra piccoli e grandi impianti. I primi – si legge all’articolo 3, comma 1, lettera u, “sono gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici che hanno una potenza non superiore a 1000 kW,  gli  altri impianti fotovoltaici con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto, nonché  gli  impianti  fotovoltaici di potenza qualsiasi realizzati su edifici ed aree delle amministrazioni pubbliche.” Norma che avvantaggia notevolmente, come si vede, gli enti pubblici. I grandi impianti sono quelli invece diversi da quelli di cui alla lettera u). La distinzione tra piccoli e grandi impianti è fondamentale perché solo a questi ultimi vengono applicati subito i limiti di spesa e di potenza: dunque già a partire dal 1 giugno e per il periodo fino al 31 dicembre  2011 e poi per tutto l'anno 2012. I cap si applicheranno invece a tutte le tipologie di impianto a partire dal 2013 e fino a tutto il 2016. Secondo il decreto, il superamento della spesa consentita non limita l'accesso alle tariffe incentivanti,  ma determina una riduzione aggiuntiva delle stesse per il periodo successivo.

Ecco i limiti di spesa e di potenza: dal 1 giugno al 31 dicembre 2011, 300 milioni di euro per un obiettivo (indicativo) di potenza pari a 1.200 MW; per il primo semestre del 2012, 150 milioni di euro (770 MW); per il secondo semestre 2012, 130 milioni di euro (720 MW). In totale fino a fine 2012 il tetto di spesa ammonta a 580 milioni di euro per 2.690 MW installati. Per il periodo successivo (2013-2016), i limiti di spesa e di potenza calano gradualmente (modello tedesco) su base semestrale. Alla fine del periodo, il limite di spesa complessivo è 1.361 miliardi di euro per un 9.770 MW. Tra giugno 2011 e il 2016, la spesa prevista è 1.941 milioni di euro e il tetto di potenza di 12.460 MW.

Altra novità importante introdotta dal decreto è l’obbligo di iscrizione al Registro per i grandi impianti gestito dal Gestore Servizi Energetici per gli anni 2011 e 2012 per l’accesso alle tariffe incentivanti, nei limiti dei ‘cap’ di spesa e potenza massima incentivabile. L’obbligo di iscrizione scatterà dopo il 31 agosto, i grandi impianti che faranno in tempo ad entrare in esercizio entro quella data potranno accedere direttamente alle  tariffe  incentivanti, fatto  salvo l'onere di comunicazione al Gse dell'avvenuta  entrata  in  esercizio entro 15 giorni solari dalla stessa. Poi ci sarà poco tempo per iscriversi: sltanto un mese (dal 20 maggio al 30 giugno ad esempio per l’anno 2011) con la riapertura dei termini di un altro mese nel caso improbabile non siano raggiunti i tetti di spesa. A complicare ulteriormente le cose sono i requisiti richiesti per accedere al registro informatico: la priorità è data, nell’ordine, agli “impianti entrati in esercizio” o “per i quali sono stati terminati i lavori". Ma il rispetto di tali requisiti non garantirà automaticamente l’accesso agli incentivi, per accedere ai quali bisognerà attendere che il Gse formi la graduatoria degli impianti iscritti al registro, secondo i criteri di priorità, e la pubblichi sul proprio sito “entro 15 giorni dalla data di chiusura” del periodo concesso per l’iscrizione. Successivamente, la certificazione di fine lavori dell'impianto dovrà pervenire al Gse entro sette mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria, termine incrementato a nove mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW. Per molti operatori, insomma, l’introduzione dei registri costituirà un vero e proprio ginepraio.

Prima della firma del decreto i due ministri Romani e Prestigiacomo avevano raggiunto una difficile intesa sul momento in cui si deve cominciare a erogare gli incentivi. A spuntarla è stato il primo mantenendo come momento di inizio l'allaccio alla rete e l’entrata in esercizio dell’impianto, tuttavia la seconda ha ottenuto la garanzia di un indennizzo nel caso di perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante per i ritardi nell'allaccio degli impianti dovuti ai gestori di rete. All’articolo 7 è previsto infatti che "nei casi infatti in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per il completamento della realizzazione della connessione e per l’atttivazione della connessione, previsti dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 (TICA - Testo integrato delle connessioni attive, ndr) e il relativo allegato A, e successive modifiche e integrazioni, comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, si applicano le misure di indennizzo previste e disciplinate dalla delibera dell’Aeeg ARG/elt 181/10 (attuazione del Terzo Conto Energia, ndr) e relativo Allegato A, e successive modifiche e integrazioni". Questa la garanzia che ha convinto il ministro Prestigiacomo ad abbandonare la sua posizione (secondo cui gli incentivi dovevano comunque partire entro 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori per sottrarre i titolari degli impianti alla discrezionalità delle società incaricate dell'allaccio alla rete) e ad accettare la soluzione proposta da Romani, cioè che siano pagati dall’entrata in esercizio.

Sono previsti, inoltre, premi per specifiche tipologie di interventi e requisiti degli impianti: di 0,05 euro/kWh per la bonifica di coperture in eternit mediante l'installazione di impianti fv (al posto del precedente 10% della tariffa incentivante); un premio del 10% per gli impianti il cui costo di investimento per quanto riguarda i componenti, diversi dal lavoro, sia per non meno del 60% riconducibile a una produzione realizzata l'interno della Unione europea; del 5% per gli impianti ubicati in zone classificate alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   dal   pertinente   strumento   urbanistico   come industriali, miniere, cave o discariche esaurite, area di  pertinenza di discariche o di siti contaminati; del 5% per  i  piccoli  impianti,  realizzati  da  comuni  con popolazione  inferiore  a  5000  abitanti  e dei quali i  comuni  siano  soggetti responsabili. Gli impianti i  cui  moduli  costituiscono  elementi  costruttivi  di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per "impianti fotovoltaici realizzati su edifici" e la tariffa  spettante per  "altri  impianti  fotovoltaici".  Al  fine   di   garantire   la coltivazione sottostante, le serre a seguito  dell'intervento  devono presentare un rapporto tra la proiezione al  suolo  della  superficie totale  dei  moduli  fotovoltaici  installati  sulla  serra  e  della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

Va ricordato inoltre che a decorrere dal primo semestre 2013 le tariffe assumono valore onnicomprensivo sull’energia immessa nel sistema elettrico con l'aggiunta di una tariffa specifica sulla quota di energia autoconsumata. Le nuove tariffe sono individuate dall'allegato 5 (tabella 4). (f.n.)







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