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giovedì 9 maggio 2013

SMALTIMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI


L’analisi di Osborne Clarke sui requisiti che i consorzi di ritiro devono soddisfare ai sensi delle regole applicative pubblicate il 22 giugno 2012 dal GSE
12 Luglio 2012
I requisiti che i consorzi per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici devono soddisfare ai sensi delle regole applicative pubblicate il 22 giugno 2012 dal GSE nell'analisi dell'avv. Piero Viganò e della Dr.ssa Paola Mocci, dello studio legale Osborne Clarke, ad esito del confronto con Consorzio ReMedia, uno dei principali sistemi RAEE, attivo anche nel riciclo dei pannelli fotovoltaici.

Il 22 giugno 2012 il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il terzo aggiornamento delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011”. A seguito di tale aggiornamento, le regole applicative, oltre a tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 65 della Legge n. 27/2012, delle nuove disposizioni in materia di certificati e dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, introducono anche una serie di chiarimenti particolarmente attesi con riferimento all'articolo 11, comma 6 del Quarto Conto Energia.

Tale articolo stabilisce, con riferimento ai soli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, l'obbligo del soggetto responsabile di trasmettere al GSE un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione del medesimo a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi.

Ricordando che è produttore di moduli fotovoltaici “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale i moduli fotovoltaici (fabbricante/importatore/distributore che vende con il proprio marchio)” e che la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell'impianto dell'attestato di adesione del produttore comporta la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, ripercorriamo di seguito i requisiti - definiti dal GSE - che i sistemi/consorzi dovranno soddisfare e gli altri chiarimenti contenuti a tale riguardo nelle regole applicative, sottolineando anche i primi profili di criticità che è sin da ora possibile individuare.

In primo luogo, la sezione 4.6.2 delle regole applicative chiarisce che il sistema/consorzio è il“soggetto, partecipato e finanziato da uno o più Produttori di moduli fotovoltaici, il quale, in nome e per conto dei propri aderenti, soddisfa i requisiti indicati di seguito:
1) è iscritto al Registro delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE);
2) opera in rispetto del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) applica le modalità operative indicate dal D.lgs.151/2005 per la categoria professionale AEE”


In particolare, il sistema / consorzio deve rispondere ai seguenti requisiti:
“a.1 manlevare il costruttore/importatore di moduli da responsabilità civile, anche da risarcimento danni derivanti da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli immessi sul mercato nel periodo d'iscrizione al consorzio/sistema;

a.2 disporre di una rete di raccolta in possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e con personale professionalmente formato alla gestione di questa particolare tipologia di rifiuto;


a3. disporre degli stoccaggi autorizzati, propri o consorziati o conto terzi, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e riciclo finali;


a4. disporre di impianti di trattamento e riciclo adeguati, propri o consorziati o conto terzi, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita;


a5. tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da:
1. ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che lo ha immesso nel mercato;
2. permettere al GSE di effettuare azioni di controllo finalizzate alla verifica della copertura, da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante;


a6. garantire la visibilità di tutte le fasi di gestione del modulo fotovoltaico a fine vita attraverso il rispetto della normativa vigente nella gestione dei rifiuti dando evidenza:
1. della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio;
2. del trasporto verso uno stoccaggio;
3. dell'avvio al recupero presso l'impianto di riciclo di destinazione finale;


a7. rendicontare le quantità raccolte ed inviate a riciclo, dettagliando quantità e qualità dei materiali recuperati;

a8. Dimostrare di avere attivato uno strumento finanziario, avente le seguenti caratteristiche:
• alimentato con almeno due terzi del contributo che il Produttore corrisponde al Sistema/Consorzio;
• accessibile esclusivamente per il recupero e riciclo dei moduli a fine vita;
• non pignorabile e non accessibile in caso di insolvenza del Sistema/Consorzio.”


Le criticità: insufficiente coordinamento con il decreto legislativo n. 151/2005 e con la nuova direttiva RAEE

Appare evidente che il GSE, nel definire il sistema/consorzio cui è demandata l'attività di riciclo dei pannello, ha inteso fare riferimento al modello delineato dal decreto legislativo n. 151/2005 in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'intervento del GSE è sicuramente apprezzabile in quanto fissa dei criteri in presenza dei quali i sistemi/consorzi possono legittimamente operare, in tale modo compiendo un passo ulteriore rispetto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 151/2005, che auspichiamo possa essere seguito dal legislatore in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sembra, tuttavia, che il GSE non abbia tenuto conto della differenza delineata dal Decreto Legislativo n. 151/2005 tra RAEE professionali e RAEE domestici, dimenticando che con riferimento ai primi l'adesione a un sistema collettivo è solo facoltativo e non già obbligatorio come stabilito dal GSE con riferimento ai pannelli fotovoltaici.
Inoltre pare che il GSE non abbia tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che il Decreto Legislativo n. 151/2005 non include espressamente i pannelli fotovoltaici tra i RAEE. Tale inclusione è stata infatti solo recentemente introdotta dalla nuova direttiva sui RAEE - da recepirsi a livello nazionale entro 18 mesi dalla relativa pubblicazione - che ha ampliato l'ambito di applicazione della normativa vigente, includendo espressamente nella lista dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici.

Per effetto di tale di ampliamento - una volta che sarà stata recepita la relativa direttiva - vigerà l'obbligo del Produttore di costituire una cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di smaltire i pannelli fotovoltaici, così come già previsto dal decreto legislativo n. 151/2005 con riferimento ai RAEE professionali.

Dato che la lettera a8 della sezione 4.6.2 delle regole applicative pone sin da ora a carico del sistema/consorzio l'obbligo di attivare una garanzia, la stessa costituirà un regime di garanzia ulteriore rispetto a quello che verrà introdotto in sede di recepimento della nuova direttiva RAEE e che graverà sul produttore. Onde evitare fraintendimenti o peggio sovrapposizioni tra le regole applicative del GSE e gli strumenti normativi che verranno adottati in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE, sarebbe quindi opportuno che il GSE chiarisca sin da ora che l'obbligo di cui alla lettera a8 della sezione 4.6.2 non si sovrapporrà in alcun modo all'analogo obbligo che sorgerà con il recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla lettera a8, emergono ulteriori elementi di incertezza. In particolare, non si comprende cosa esattamente sia lo strumento finanziario ivi richiamato, non sembrando conferente il riferimento alla categoria codificata dal Testo Unico Finanziario e nel Testo Unico Bancario. Di ancor più difficile interpretazione appaiono gli ulteriori requisiti: accessibilità esclusivamente per il recupero e riciclo dei moduli a fine vita e la non pignorabilità e inaccessibilità in caso di insolvenza del sistema/consorzio. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del GSE che chiarisca la natura del citato strumento finanziario o, in alternativa, che stabilisca che per strumento finanziario si intende in realtà una adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, come già richiesto dal Decreto legislativo n. 151/2005 in relazione ai RAEE professionali.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla sezione 4.6.2, non appare poi sufficientemente chiaro in ragione di quali criteri debba essere determinato l'ammontare del contributo che il sistema/consorzio è tenuto a richiedere al produttore. In assenza di tali criteri, si potrebbe pensare che il contributo potrebbe essere addirittura pari a 0, con conseguente agevole elusione dell'obbligo di costituire una adeguata garanzia dell'adempimento degli obblighi del sistema/consorzio.

Periodo transitorio e cenni di retroattività

Viene previsto, inoltre, un periodo transitorio per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1 luglio 2012. A tale riguardo, la già citata sezione 4.6.2 delle regole applicative dispone che “Nel periodo transitorio, 1° luglio - 31 dicembre 2012, i Sistemi o Consorzi, che non fossero ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da a1) a a8), dovranno produrre una dichiarazione che ne attesti almeno il parziale rispetto.”

Come già sopra ricordato, la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell'impianto dell'attestato di adesione del produttore che garantisca il rispetto dei requisiti di cui alle citate regole applicative comporterà la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia. Allo stesso modo “non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti agli impianti, entrati in esercizio nel periodo transitorio, che utilizzino moduli fotovoltaici il cui produttore abbia aderito a un Sistema o a un Consorzio che, successivamente al termine del periodo transitorio (1 gennaio 2013), risulti privo dei requisiti richiesti”.

Nel corso del periodo transitorio, il GSE potrebbe inoltre ulteriormente chiarire alcuni dei sopra ricordati requisiti precisando i criteri in forza dei quali gli impianti di riciclo saranno considerati adeguati e il tracciamento dei pannelli potrà dirsi adeguatamente implementato (anche con riferimento ai pannelli storici cui si farà cenno a breve).

Particolarmente critica sarebbe potuta apparire una ulteriore precisazione contenuta nella prima versione delle regole applicative pubblicate sul sito GSE per la quale, entro il periodo transitorio, i sistemi / consorzi avrebbero dovuto attestare il soddisfacimento di tutti i requisiti e garantire la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del Quarto Conto Energia e delle relative regole applicative.

Il riferimento al 1 luglio 2010 era subito apparso un errore, dal momento che tale previsione, oltre ad essere incompatibile con la data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia, avrebbe introdotto retroattivamente l'obbligo di gestione da parte dei sistemi / consorzi anche dei pannelli storici, ossia installati in impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010 e fino al 1 luglio 2012, data a partire dalla quale è necessario presentare il certificato di adesione al sistema / consorzio.

Tralasciando ogni considerazione in merito alla legittimità di tale previsione, non sarebbe stato possibile comprendere chi avrebbe dovuto sostenere i costi di finanziamento della gestione dei rifiuti dei pannelli storici.
Tali dubbi sono stati comunque prontamente risolti dal GSE che ha pubblicato una nuova versione delle regole applicative in cui l'errato riferimento al 1 luglio 2010 è ora al 1 luglio 2012.

DETRAZIONE FISCALE!!! INFORMAZIONI UTILI


Il Decreto Crescita e Sviluppo dl 83/2012,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, contiene novità importanti  sulle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e per quelli di riqualificazione energetica.

Dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (dal precedente 36%) sulle spese perinterventi di ristrutturazione con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro (dal precedente 48.000€).
Gli interventi a cui si applica il bonus fiscale comprendono l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili anche in assenza di opere edilizie.
Per quanto riguarda invece il 55%, fino al 31 dicembre 2012 non cambierà nulla: la detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
A partire dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, il bonus del 55% scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.
Inoltre nei prossimi giorni sarà reso noto il testo ufficiale relativo al Decreto Incentivi sulla Termica Rinnovabile che dovrebbe emanare contributi statali per la sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale a biomassa, gasolio o carbone preesistenti con stufe, termocamini e caldaie a pellets. Per accedere all'incentivo si dovrà utilizzare esclusivamente pellets certificato EN Plus (UNI EN 14961-2).

lunedì 22 aprile 2013

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lunedì 15 aprile 2013

incentivi solare termico 50% 0 55% ?? quale scegliere?



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Uno dei modi più semplici per tagliare la bolletta è montare sul tetto di casa i pannelli solari termici, quelli che riscaldano acqua o ambienti. Come scegliere i più convenienti.

Div/1 EN/3 FONTI/RINN/SOL_TERM_Div1_Pan_Sol_TERMICO.jpgpannelli solari, va subito precisato, producono calore per acqua o ambienti, e dunque non sono assolutamente da confondere con i fotovoltaici, che invece fanno l’elettricità.
Catturando i raggi della nostra stella preferita per produrre acqua calda sanitaria, si possono comunque risparmiare diverse centinaia di euro l’anno: a seconda del sistema di riscaldamento cui va ad affiancare il solare termico, una famiglia di 3-4 persone può tagliare dai 300 ai 400 euro. Se a questo risparmio si aggiunge il fatto che l’acquisto dei pannelli è incentivato dallo Stato, l’affare si fa interessante: in qualche anno si rientra dell’investimento iniziale (intorno ai 2-3mila euro nel nostro esempio) e per il resto della vita utile dell’impianto, circa 20-25 anni, si ha un risparmio garantito.

I tre concorrenti

Da qualche settimana e fino al 30 giugno, però, chi decide di montare i pannelli si trova dinnanzi a una scelta non facile: convivono infatti tre forme di incentivazione, ciascuna alternativa alle altre.
Oltre alle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, portate dal 36 al 50% fino a fine giugno, e a quelle del 55% per gli interventi di efficienza energetica, confermate sempre solo fino a quella data, dal 2 febbraio infatti è entrato in vigore il nuovo conto energia termico.
Il nuovo incentivo, che premia anche stufe e caldaie a biomassa e pompe di calore, per i piccoli impianti di solare termico garantisce 170 euro a metro quadro di superficie dei pannelli, ma, rispetto alle detrazioni, il cui importo è detratto dall’Irpef in 10 rate uguali in 10 anni, in questo caso il contributo si riceve in due anni. Non solo: non è una detrazione, ma un contributo cash, ricevuto direttamente sul conto corrente.

Quale incentivo scegliere?

Per capirlo abbiamo realizzato simulazioni di casi concreti. Come si vede dagli importi che ci ritornano sotto forma di incentivo, le detrazioni fiscali sembrerebbero quasi altrettanto generose: con il nostro impianto ipotetico adatto al fabbisogno di 3-4 persone con il 50% o il 55% ci tornerebbero, spalmati in 10 anni, rispettivamente 1.250 e 1.440 euro, mentre il nuovo conto termico eroga un incentivo di 1.558 euro in due rate annuali di 779 euro.
Certo, il nuovo conto energia è più oneroso dal punto di vista burocratico: se per accedere alle detrazioni “semplici” per le ristrutturazioni, quelle del 50%, praticamente non si hanno spese amministrative, e per quelle del 55% si spendono indicativamente 120 euro, i preventivi della spesa amministrativa per l’accesso al nuovo conto, leggermente più complicato, si aggirano sui 250 euro.
Il nuovo conto, dunque, sbaraglia i due incentivi concorrenti grazie a due punti di forza che lo rendono molto più attraente.
Il primo è che i soldi arrivano in soli due anni, cosa che accorcia nettamente i tempi di rientro dell’investimento. Il secondo punto di forza, è che si tratta di un contributo versato direttamente sul conto corrente e non di detrazioni Irpef spalmate in 10 anni come avviene col 50 o col 55%.
“In questo modo si rimuove una grossa barriera all’accesso all’incentivo. Va tenuto conto che molti hanno già importi in detrazione per altri interventi di efficienza energetica realizzati con le detrazioni in questi ultimi anni e che, tanto più in questo periodo di crisi, non tutti hanno redditi che comportano tassazioni sufficienti per la detrazione”, sottolinea Sergio D’Alessandris, presidente di Assolterm.
Insomma, più soldi, subito e cash: la ricetta del nuovo conto sembra appetitosa.



Gli incentivi

Div/1 EN/4 RISP/INCENT_Simbolo_euro.jpgLe detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie
Chi ne può beneficiare: le persone fisiche, non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi.
Fino a quando: fino al 30 giugno 2013, dopo di che tornerà al 36%.
Come funzionano: portano in detrazione su 10 anni,  tramite quote di pari importo, il 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 96mila euro per edificio.

Altri interventi incentivati: quasi tutti i lavori di ristrutturazione.
A chi rivolgersi: all’Agenzia delle Entrate.

Le detrazioni del 55% per l’efficienza energetica

Chi ne può beneficiare: sia le persone fisiche che le persone giuridiche.
Fino a quando: fino al 30 giugno 2013, dopo di che, salvo novità, dovrebbe scendere al 36%.
Come funzionano: portano in detrazione su 10 anni, tramite quote di pari importo, il 55% della spesa sostenuta con importi massimi diversificati a seconda della tipologia di intervento.
Per quali interventi valgono: installazione di serramenti e infissi con determinate prestazioni energetiche, sostituzione della caldaia con caldaia a condensazione o impianto a biomassa, pannelli solari termici, pompe di calore, coibentazione di pareti, pavimenti e coperture, riqualificazione energetica globale dell’edificio.
A chi rivolgersi: all’Enea.

Conto energia termico
Chi ne può beneficiare: sia le persone fisiche che le persone giuridiche e la pubblica amministrazione.
Fino a quando: a tempo indeterminato salvo raggiungere il tetto di spesa annuale di 900 milioni di euro.
Come funziona: per i piccoli impianti di solare termico (sotto i 50 mq) garantisce un contributo di 170 euro/mq erogato sul conto corrente in due rate su 2 anni.
Per quali interventi vale: per i privati oltre che per il solare termico, per stufe e caldaie a biomassa installazione di serramenti e infissi con determinate prestazioni.
Solo per la pubblica amministrazione incentiva anche altri interventi per migliorare l’efficienza energetica.
A chi rivolgersi: al Gestore Servizi Energetici.



sabato 13 aprile 2013

DETRAZIONE FISCALE 55%



Con il bonus del 55% investimenti per 3,3 miliardi nel 2011
Le regioni del Nord guidano tutte le classifiche: numero di domande all'Enea per le misure di efficienza, energia risparmiata e CO2 evitata


L’Italia è spaccata in due sulle detrazioni fiscali del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Tantissime domande nelle regioni settentrionali, molte di meno in quelle del Mezzogiorno. Con il Centro che si difende nelle Marche e in Toscana. Questo il panorama nazionale tracciato dall’ultimo rapporto Enea. Nel 2011, sono arrivate oltre 280.000 pratiche per ottenere lo sgravio fiscale su investimenti complessivi per 3,3 miliardi di euro, di cui circa 1,8 miliardi portati in detrazione. Gli interventi realizzati permetteranno di risparmiare 1.435 GWh l’anno di energia e 305.000 tonnellate di CO2. I benefici delle detrazioni fiscali nel periodo 2007-2013 (a giugno si chiuderà la porta del 55%, salvo proroghe), secondo l’Enea, saranno pari a circa 10.000 GWh l’anno di energia risparmiata e 2 miliardi di tonnellate di CO2 non più emesse nell’atmosfera.

Cambiare gli infissi è la misura più gettonata tra quelle ammesse al bonus del 55% nel 2011, con oltre metà delle richieste sul totale degli interventi, anche se i vantaggi più consistenti riguardano la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (27% delle domande). Installare sistemi solari termici per produrre acqua calda sanitaria, invece, vale l’11% della torta; le domande per coibentare le abitazioni, infine, valgono soltanto il 3% delle pratiche complessivamente gestite dall’Enea. Quanta energia si riesce a tagliare con i diversi interventi? Come chiarisce una nota dell’Enea, la coibentazione di tetti e pareti può abbattere in media i consumi tra 17 e 25 MWh l’anno.

Con le caldaie a biomasse e gli impianti geotermici si rimane sui 16-17 MWh di minori consumi annuali. Più contenuti i risparmi garantiti dai pannelli solari termici (-5,3 MWh l’anno) e dagli infissi certificati (-3 MWh). Considerando sempre il periodo 2007-2011, il rapporto stima che circa il 5% delle famiglie italiane abbia utilizzato lo sgravio fiscale per acquistare nuove tecnologie più efficienti. Proiettando i dati a giugno 2013, l’Enea ritiene che il 7% del patrimonio edilizio dello Stivale avrà ottenuto una riqualificazione parziale o totale grazie al bonus.

La Regione con il maggior numero di pratiche inviate all’Enea nel 2011 è la Lombardia, oltre 62.000 che assorbono il 22% della mole nazionale. Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna, tutte insieme, sommano il 38% delle richieste di bonus fiscale pervenute due anni fa. Come osserva il rapporto, le detrazioni fiscali si sono distribuite in modo molto eterogeneo sul territorio italiano. Per quanto riguarda gli investimenti per abitante, i valori più elevati sono in Trentino Alto Adige con 159 euro spesi in media nel 2011 per la riqualificazione energetica, davanti alla Valle d’Aosta con 133. Il Piemonte occupa il gradino più basso del podio (99 euro), precedendo di poco Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Campania, Sicilia e Calabria, all’opposto, figurano nelle ultimissime posizioni con 11-12 euro pro capite investiti nell’efficienza energetica grazie al bonus del 55%. Marche (59 euro per abitante) e Toscana (48) si collocano a metà classifica. I risparmi di energia e CO2 seguono un andamento simile: la Valle d’Aosta è in cima alla graduatoria con 60 kWh l’anno risparmiati mediamente da ogni abitante, davanti a Piemonte e Trentino Alto Adige. Maglia nera alla Campania con appena 3 kWh pro capite tagliati annualmente. Sempre la Valle d’Aosta guida la classifica con oltre 12 tonnellate di CO2 evitate ogni dodici mesi per cittadino, mentre la Campania è all’estremo opposto (-683 kg).

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giovedì 4 aprile 2013

conto termico 2013 come funziona


04/01/2013 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Conto termico. Il decreto, firmato il 28 dicembre scorso dai Ministeri dello Sviluppo economico, dell’Ambiente e delle Politiche agricole, incentiva la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica.

900 milioni per privati e PA
Per incentivare i piccoli interventi di incremento dell’efficienza energetica e produzione di energia termica da fonti rinnovabili, sono stanziati 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.

L’incentivo copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base all’intervento e alla potenza dell'impianto, come indicato nell’Allegato I.

Come si legge nella versione definitiva del decreto, per soggetti privati si intendono persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario.

Per accedere agli incentivi, le Amministrazioni Pubbliche possono avvalersi del finanziamento tramite terzi, di un contratto di rendimento energetico o di un servizio energia, anche tramite l’intervento di una ESCO.

L’incentivo può essere assegnato esclusivamente agli interventi che non accedono ad altri incentivi statali. I privati in alcuni casi potranno quindi scegliere se fare domanda per il bonus del 40% o per quello del 55% che, anche se più alto, viene rimborsato in dieci anni. Nessuna scelta invece per le Amministrazioni, che non potendo accedere al 55% dovranno optare per il nuovo Conto Termico.

Interventi incentivabili
Tra gli interventi di incremento dell’efficienza energetica in edifici esistenti, parti di
edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione, possono accedere agli incentivi del Conto termico:
- l’ isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato;
- la sostituzione di chiusure trasparenti e infissi che delimitano il volume climatizzato;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con generatori di calore a condensazione;
- l’installazione di sistemi di schermatura e ombreggiamento non trasportabili per la protezione delle chiusure trasparenti con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest.

Per quanto riguarda la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, accedono ai bonus:
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica, con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa con potenza termica nominale inferiore a 1000 Kw;
- l’ installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, di superficie solare lorda inferiore a 1000 metri quadri;
- la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore.

Tra le spese ammissibili, che concorrono al calcolo dell’incentivo, sono inclusi smontaggio e dismissione dei vecchi impianti, fornitura dei materiali e posa in opera, opere idrauliche e murarie eventualmente necessarie, interventi sulla rete di distribuzioni e prestazioni professionali.

Come funzionano gli incentivi
Anche se tutti gli interventi beneficiano di un incentivo del 40% della spesa sostenuta, i tetti del bonus sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell’impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Per gli interventi sull’involucro (tetti, pavimenti, pareti perimetrali) il valore massimo dell’incentivo è di 250.000 euro(quindi la spesa massima incentivabile al 40% è di 625.000 euro; se si spende di più l’incentivo sarà comunque di 250.000 euro).


Per le finestre, il valore massimo dell’incentivo è di 45.000 europer le zone climatiche A, B e C, e di60.000 europer le zone climatiche D, E ed F. Per le caldaie a condensazionefino a 35 kilowatt termici (kWt), il tetto dell’incentivo è di 2.300 euro, per quelle sopra i 35 kWt il tetto è di 26.000 euro.

Per i sistemi di schermatura e ombreggiamentofissi o mobili, il valore massimo dell’incentivo è di20.000 euro, per i meccanismi automatici di regolazione di tali sistemi, il tetto è di 3.000 euro (Leggi Tutto).

Ammissibilità agli incentivi
Per accedere ai bonus, gli impianti devono presentare alcune prestazioni minime. Le caldaie a biomassa, sono incentivabili se installate in sostituzione di caldaie e di impianti per il riscaldamento delle serre preesistenti, alimentati a biomassa, gasolio o carbone. Sono esclusequelle che utilizzano rifiuti biodegradabili urbani o industriali.

Per le pompe di calore elettriche e a gas, l’incentivo erogato è calcolato tenendo conto della taglia dell’impianto, della zona climatica, dell’energia prodotta e delle prestazioni dell’impianto.

Per gli scaldacqua a pompa di calorel’incentivomassimo è di 400 euro per impianti fino 150 litri e di 700 euro oltre i 150 litri. Per caldaie a biomassa, stufe e termocamini a pellet, termocamini a legna, l’incentivo è calcolato in relazione all’energia prodotta, alla potenza dell’impianto, alle ore di fuzionamento, alla zona climatica e all’emissione di polveri.

Sul solare termico e solar cooling, l’incentivo si calcola per metro quadro installato: 170 euro/mqfino a 50 mq di superficie e 55 euro/mq per impianti oltre i 50 mq di superficie; l’incentivo sale rispettivamente a 255 e 83 euro/mq se si tratta di impianti di solar cooling cioè raffrescamento (Leggi Tutto).

Come fare domanda
I soggetti che intendono accedere all’incentivo devono presentare domanda al Gse, Gestore dei servizi energetici, entro 60 giorni dalla fine dei lavori. L’istanza va inviata avvalendosi della scheda-domanda che il Gse metterà a disposizione sul proprio sito web.

Se gli interventi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili prevedono una potenza termica nominale complessiva maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale a 1000 kW, accedono ai meccanismi di incentivazione dopo l’iscrizione in appositi registri.

Nella domanda deve essere indicato in modo chiaro il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile. La domanda deve inoltre essere firmata dal soggetto responsabile e accompagnata da un suo documento di identità.

All’istanza vanno allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, l’asseverazione di un tecnico abilitato, le fatture attestanti le spese sostenute e l’autocertificazione sul mancato cumulo dei bonus con altri incentivi statali.

Se richiesti, devono essere presentati anche l’attestato di certificazione energetica, la diagnosi energetica, la dichiarazione di conformità dell’impianto, il certificato del corretto smaltimento degli impianti e il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera.
In particolare, per gli interventi di isolamento termico, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva.

Per la sostituzione di finestre, l’installazione di schermature, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale e l’installazione di collettori solari termici, le richieste di incentivo devono essere corredate da diagnosi energetica precedente l’intervento e da certificazione energetica successiva quando l’intervento è realizzato su interi edifici con impianti di riscaldamento di potenza nominale totale del focolare maggiori o uguali a 100 kW.

lunedì 4 marzo 2013

SUNSYSTEM ITALIA FOTOVOLTAICO: Per Deutsche Bank il fotovoltaico italiano è già in grid parity


La grid parity per il fotovoltaico avanza rapidamente a livello globale e nel Sud Italia è già realtà. La previsione non arriva da un’associazione di categoria delle rinnovabili ma da uno studio della Deutsche Bank, che evidenzia come, entro appena un anno, il solare globale diventerà un mercato capace di sostenersi senza incentivi, grazie alla piena competitività con le fonti fossili in una serie di mercati chiave, a una domanda inaspettatamente forte e a margini in rialzo. Per quanto riguarda la grid parity nel nostro Paese, la banca tedesca sottolinea come molti operatori siano in fase di discussione avanzata per lo sviluppo di progetti non sovvenzionati nel Mezzogiorno. Inoltre, per le piccole imprese commerciali che possono raggiungere il 50% o più di autoconsumo, l'energia solare è già oggi competitiva con il costo dell’energia dalla rete elettrica in molte regioni italiane. Discorso simile in Germania, dove però la percentuale di autoconsumo deve essere decisamente più elevata (90%).

A parte i due mercati “storici” per il fotovoltaico globale, Deutsche Bank delinea prospettive a breve termine molto positive anche in altri Paesi. La domanda solare in mercati sovvenzionati come il Giappone e il Regno Unito, dovrebbe essere forte; negli Stati Uniti il fotovoltaico pare destinato a un'ulteriore crescita grazie anche alla possibile introduzione di una legislazione favorevole, così come in Africa e Medioriente, Messico e Caraibi. Caso a sè fa l’India dove, nonostante i ritardi nel programma nazionale per questa fonte rinnovabile, l’ottimo livello di insolazione e gli elevati prezzi dell'energia elettrica pagati dai clienti industriali, stanno determinando la nascita di numerosi impianti su larga scala destinati all’autoconsumo. 

Questo quadro roseo, prevede Deutsche Bank, dovrebbe migliorare la situazione della filiera industriale del fotovoltaico, da oltre un biennio in profonda crisi di redditività per la crisi dei prezzi innescata dalla sovrapproduzione asiatica. Diversi produttori, proprio per l’emergere di molti mercati non sovvenzionati e una maggiore stabilizzazione dei prezzi, potrebbero iniziare a registrare profitti nella seconda metà dell'anno, dopo anni di conti in rosso. L’istituto di credito tedesco fa esplicito riferimento ai risultati recenti del maggiore fabbricante mondiale di moduli, la cinese Yingli, che ha rivisto al rialzo i dati su domanda e spedizioni, e potrebbe così migliorare la propria redditività nella seconda parte del 2013. In generale, prevede Deutsche Bank, il 2014 dovrebbe essere l’anno decisivo per passare da un modello di fotovoltaico incentrato sui sussidi statali, a un altro basato sull’autosostenibilità e la grid parity.







SUNSYSTEM ITALIA SEVENTY DISTRIBUTION BRUCIATORE A PELLET




I modelli di bruciatori BURNIT PELL vengono utilizzati per il riscaldamento. Hanno la capacità di bruciare pellet di legno con diametro 6-8 mm, garantendo una combustione efficiente a basse emissioni, inoltre essendo un prodotto di alta qualità e realizzato completamente in acciaio inossidabile, presenta una forte resistenza a temperature fino a  1000 ° С. La centralina incorporata permette di controllare automaticamente il sistema di pulizia interna della coclea e di gestire il bruciatore per una massima efficienza in fase di operatività.
 







   


lunedì 21 gennaio 2013

caldaia a pellet per aziende burnit sunsystem distribuito da seventy industry



www.seventyindustry.com


BURNIT MAGNA 250 IDEALE PER GRANDI SPAZI


La caldaia BURNiT Magna è in grado di alimentare grandi sistemi di riscaldamento; La camera di combustione possiede un’ampia superficie di scambio termico, inoltre dispone del triplo passaggio di espulsione dei fumi ottimizzando lo scambio termico e aumentando la resa calorica; Il mantello di copertura dello scambiatore a tubi permette di trattenere il calore aumentando la resa calorica; lo sportello superiore rende facile le operazioni di pulizia e di controllo dello scambiatore a tubi; l’ampio sportello di carico del combustibile, assicura una facilità di carico anche con grandi tronchi di legno (fino a un metro); la flangia posta sullo sportello di carico combustibile permette il montaggio di bruciatore a pellet (Burnit PP; Burnit Pell), a gasolio e gas; 
grazie alla possibilità dell'inserimento del bruciatore è possibile configurare la macchina fino a potenze da 500Kw a 1000Kw