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lunedì 3 settembre 2012

Smaltimento dei pannelli fotovoltaici: requisiti necessari


L’analisi di Osborne Clarke sui requisiti che i consorzi di ritiro devono soddisfare ai sensi delle regole applicative pubblicate il 22 giugno 2012 dal GSE
12 Luglio 2012
I requisiti che i consorzi per lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici devono soddisfare ai sensi delle regole applicative pubblicate il 22 giugno 2012 dal GSE nell'analisi dell'avv. Piero Viganò e della Dr.ssa Paola Mocci, dello studio legale Osborne Clarke, ad esito del confronto con Consorzio ReMedia, uno dei principali sistemi RAEE, attivo anche nel riciclo dei pannelli fotovoltaici.

Il 22 giugno 2012 il GSE, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico, ha pubblicato il terzo aggiornamento delle “Regole applicative per il riconoscimento delle tariffe incentivanti previste dal DM 5 maggio 2011”. A seguito di tale aggiornamento, le regole applicative, oltre a tenere conto delle previsioni di cui all'articolo 65 della Legge n. 27/2012, delle nuove disposizioni in materia di certificati e dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, introducono anche una serie di chiarimenti particolarmente attesi con riferimento all'articolo 11, comma 6 del Quarto Conto Energia.

Tale articolo stabilisce, con riferimento ai soli impianti che entrano in esercizio successivamente al 30 giugno 2012, l'obbligo del soggetto responsabile di trasmettere al GSE un certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione del medesimo a un sistema o consorzio europeo che garantisca, a cura del medesimo produttore, il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile degli stessi.

Ricordando che è produttore di moduli fotovoltaici “chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale i moduli fotovoltaici (fabbricante/importatore/distributore che vende con il proprio marchio)” e che la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell'impianto dell'attestato di adesione del produttore comporta la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia, ripercorriamo di seguito i requisiti - definiti dal GSE - che i sistemi/consorzi dovranno soddisfare e gli altri chiarimenti contenuti a tale riguardo nelle regole applicative, sottolineando anche i primi profili di criticità che è sin da ora possibile individuare.

In primo luogo, la sezione 4.6.2 delle regole applicative chiarisce che il sistema/consorzio è il“soggetto, partecipato e finanziato da uno o più Produttori di moduli fotovoltaici, il quale, in nome e per conto dei propri aderenti, soddisfa i requisiti indicati di seguito:
1) è iscritto al Registro delle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE);
2) opera in rispetto del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152);
3) applica le modalità operative indicate dal D.lgs.151/2005 per la categoria professionale AEE”


In particolare, il sistema / consorzio deve rispondere ai seguenti requisiti:
“a.1 manlevare il costruttore/importatore di moduli da responsabilità civile, anche da risarcimento danni derivanti da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli immessi sul mercato nel periodo d'iscrizione al consorzio/sistema;

a.2 disporre di una rete di raccolta in possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e con personale professionalmente formato alla gestione di questa particolare tipologia di rifiuto;


a3. disporre degli stoccaggi autorizzati, propri o consorziati o conto terzi, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e riciclo finali;


a4. disporre di impianti di trattamento e riciclo adeguati, propri o consorziati o conto terzi, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita;


a5. tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da:
1. ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che lo ha immesso nel mercato;
2. permettere al GSE di effettuare azioni di controllo finalizzate alla verifica della copertura, da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante;


a6. garantire la visibilità di tutte le fasi di gestione del modulo fotovoltaico a fine vita attraverso il rispetto della normativa vigente nella gestione dei rifiuti dando evidenza:
1. della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio;
2. del trasporto verso uno stoccaggio;
3. dell'avvio al recupero presso l'impianto di riciclo di destinazione finale;


a7. rendicontare le quantità raccolte ed inviate a riciclo, dettagliando quantità e qualità dei materiali recuperati;

a8. Dimostrare di avere attivato uno strumento finanziario, avente le seguenti caratteristiche:
• alimentato con almeno due terzi del contributo che il Produttore corrisponde al Sistema/Consorzio;
• accessibile esclusivamente per il recupero e riciclo dei moduli a fine vita;
• non pignorabile e non accessibile in caso di insolvenza del Sistema/Consorzio.”


Le criticità: insufficiente coordinamento con il decreto legislativo n. 151/2005 e con la nuova direttiva RAEE

Appare evidente che il GSE, nel definire il sistema/consorzio cui è demandata l'attività di riciclo dei pannello, ha inteso fare riferimento al modello delineato dal decreto legislativo n. 151/2005 in materia di smaltimento dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

L'intervento del GSE è sicuramente apprezzabile in quanto fissa dei criteri in presenza dei quali i sistemi/consorzi possono legittimamente operare, in tale modo compiendo un passo ulteriore rispetto a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 151/2005, che auspichiamo possa essere seguito dal legislatore in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sembra, tuttavia, che il GSE non abbia tenuto conto della differenza delineata dal Decreto Legislativo n. 151/2005 tra RAEE professionali e RAEE domestici, dimenticando che con riferimento ai primi l'adesione a un sistema collettivo è solo facoltativo e non già obbligatorio come stabilito dal GSE con riferimento ai pannelli fotovoltaici.
Inoltre pare che il GSE non abbia tenuto adeguatamente in considerazione il fatto che il Decreto Legislativo n. 151/2005 non include espressamente i pannelli fotovoltaici tra i RAEE. Tale inclusione è stata infatti solo recentemente introdotta dalla nuova direttiva sui RAEE - da recepirsi a livello nazionale entro 18 mesi dalla relativa pubblicazione - che ha ampliato l'ambito di applicazione della normativa vigente, includendo espressamente nella lista dei RAEE anche i pannelli fotovoltaici.

Per effetto di tale di ampliamento - una volta che sarà stata recepita la relativa direttiva - vigerà l'obbligo del Produttore di costituire una cauzione con polizza fideiussoria a garanzia dell'adempimento dell'obbligo di smaltire i pannelli fotovoltaici, così come già previsto dal decreto legislativo n. 151/2005 con riferimento ai RAEE professionali.

Dato che la lettera a8 della sezione 4.6.2 delle regole applicative pone sin da ora a carico del sistema/consorzio l'obbligo di attivare una garanzia, la stessa costituirà un regime di garanzia ulteriore rispetto a quello che verrà introdotto in sede di recepimento della nuova direttiva RAEE e che graverà sul produttore. Onde evitare fraintendimenti o peggio sovrapposizioni tra le regole applicative del GSE e gli strumenti normativi che verranno adottati in sede di recepimento della nuova direttiva sui RAEE, sarebbe quindi opportuno che il GSE chiarisca sin da ora che l'obbligo di cui alla lettera a8 della sezione 4.6.2 non si sovrapporrà in alcun modo all'analogo obbligo che sorgerà con il recepimento della nuova direttiva sui RAEE.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla lettera a8, emergono ulteriori elementi di incertezza. In particolare, non si comprende cosa esattamente sia lo strumento finanziario ivi richiamato, non sembrando conferente il riferimento alla categoria codificata dal Testo Unico Finanziario e nel Testo Unico Bancario. Di ancor più difficile interpretazione appaiono gli ulteriori requisiti: accessibilità esclusivamente per il recupero e riciclo dei moduli a fine vita e la non pignorabilità e inaccessibilità in caso di insolvenza del sistema/consorzio. Sarebbe quindi auspicabile un intervento del GSE che chiarisca la natura del citato strumento finanziario o, in alternativa, che stabilisca che per strumento finanziario si intende in realtà una adeguata garanzia finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, o secondo modalità equivalenti, come già richiesto dal Decreto legislativo n. 151/2005 in relazione ai RAEE professionali.

Sempre con riferimento alla garanzia di cui alla sezione 4.6.2, non appare poi sufficientemente chiaro in ragione di quali criteri debba essere determinato l'ammontare del contributo che il sistema/consorzio è tenuto a richiedere al produttore. In assenza di tali criteri, si potrebbe pensare che il contributo potrebbe essere addirittura pari a 0, con conseguente agevole elusione dell'obbligo di costituire una adeguata garanzia dell'adempimento degli obblighi del sistema/consorzio.

Periodo transitorio e cenni di retroattività

Viene previsto, inoltre, un periodo transitorio per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, per adeguarsi pienamente ai requisiti previsti dalle regole con effetto retroattivo a partire dal 1 luglio 2012. A tale riguardo, la già citata sezione 4.6.2 delle regole applicative dispone che “Nel periodo transitorio, 1° luglio - 31 dicembre 2012, i Sistemi o Consorzi, che non fossero ancora in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti da a1) a a8), dovranno produrre una dichiarazione che ne attesti almeno il parziale rispetto.”

Come già sopra ricordato, la mancata presentazione da parte del soggetto responsabile dell'impianto dell'attestato di adesione del produttore che garantisca il rispetto dei requisiti di cui alle citate regole applicative comporterà la non ammissione alle tariffe incentivanti del Quarto Conto Energia. Allo stesso modo “non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti agli impianti, entrati in esercizio nel periodo transitorio, che utilizzino moduli fotovoltaici il cui produttore abbia aderito a un Sistema o a un Consorzio che, successivamente al termine del periodo transitorio (1 gennaio 2013), risulti privo dei requisiti richiesti”.

Nel corso del periodo transitorio, il GSE potrebbe inoltre ulteriormente chiarire alcuni dei sopra ricordati requisiti precisando i criteri in forza dei quali gli impianti di riciclo saranno considerati adeguati e il tracciamento dei pannelli potrà dirsi adeguatamente implementato (anche con riferimento ai pannelli storici cui si farà cenno a breve).

Particolarmente critica sarebbe potuta apparire una ulteriore precisazione contenuta nella prima versione delle regole applicative pubblicate sul sito GSE per la quale, entro il periodo transitorio, i sistemi / consorzi avrebbero dovuto attestare il soddisfacimento di tutti i requisiti e garantire la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici installati sugli impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010, ai sensi del Quarto Conto Energia e delle relative regole applicative.

Il riferimento al 1 luglio 2010 era subito apparso un errore, dal momento che tale previsione, oltre ad essere incompatibile con la data di entrata in vigore del Quarto Conto Energia, avrebbe introdotto retroattivamente l'obbligo di gestione da parte dei sistemi / consorzi anche dei pannelli storici, ossia installati in impianti entrati in esercizio a partire dal 1 luglio 2010 e fino al 1 luglio 2012, data a partire dalla quale è necessario presentare il certificato di adesione al sistema / consorzio.

Tralasciando ogni considerazione in merito alla legittimità di tale previsione, non sarebbe stato possibile comprendere chi avrebbe dovuto sostenere i costi di finanziamento della gestione dei rifiuti dei pannelli storici.
Tali dubbi sono stati comunque prontamente risolti dal GSE che ha pubblicato una nuova versione delle regole applicative in cui l'errato riferimento al 1 luglio 2010 è ora al 1 luglio 2012.

regole sul quinto conto energia



Data di pubblicazione30/08/2012
FormatoPdf
N. pagine116
Linguaitaliano
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AutoreGSE
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Il 27 agosto 2012 è antrato in vigore il quinto Conto energia, che discliplina gli incentivi al solare fotovoltaico italiano. Come previsto dal dispositivo, il Gestore dei servizi energetici (Gse) ha rilasciato la seguente guida applicativa, nella quale sono riportati i criteri, le modalità e le regole di presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai soggetti responsabili degli impianti al Gse per il riconoscimento degli incentivi. Nel documento sono inoltre forniti elementi per l’applicazione delle disposizioni del Decreto e dell’intero quadro normativo di riferimento. Il Gse è tenuto all'aggiornamento delle seguenti regole applicative in caso di mutamento della normativa.

lampadine vecchie: bandite sopra i 60 watt

Per le vecchie lampadine a incandescenza non c'è più storia: da domani, infatti, scatterà il divieto di vendere le ultime rimaste in commercio, quelle di potenza inferiore a 60 watt. È l'ultimo atto della direttiva comunitaria sull'eco design (del 2005, entrata in vigore nel 2009). Da qualche anno, infatti, è iniziato il ritiro progressivo dai negozi delle lampadine nate oltre 130 anni fa dal genio di Edison. Sono poco efficienti e inquinano troppo, secondo Bruxelles, perché trasformano in luce soltanto il 5-10% dell'energia elettrica che consumano, mentre tutto il resto si disperde nell'ambiente sotto forma di calore. Le lampadine fluorescenti a elevato rendimento, invece, utilizzano il 65-80% in meno di energia, a parità di resa luminosa; permettendo così notevoli risparmi sulle bollette, nonostante costino di più.

Le prime incandescenti bandite sono state quelle di potenza superiore a 100 watt, per arrivare alla sparizione completa di questa tecnologia dal primo settembre 2012 (escluse ovviamente le giacenze di magazzino). L'obiettivo dell'Europa è ridurre sensibilmente i consumi elettrici e quindi le emissioni di CO2. La Commissione Ue ha stimato che, nel 2020, si potrebbe risparmiare l'equivalente dell'energia richiesta da 11 milioni di famiglie in un anno, grazie alle lampadine a basso consumo. Le emissioni di CO2, inoltre, calerebbero per 15 milioni di tonnellate ogni dodici mesi. Sempre secondo le stime europee, ogni famiglia può risparmiare almeno 50 euro l'anno, sostituendo tutte le lampadine di casa con quelle più efficienti in commercio

mercoledì 29 agosto 2012

Nuova Cerificazione Europea – ENPLUS


La nuova certificazione porta sicuramente nuovi criteri nel mercato europeo del pellet, provvedendo a maggior trasparenza. Con l’ENplus dal 2010 entra in vigore per i pellet di legno la norma europea EN 14961-2 dell’Istituto Tedesco del pellet (Deutsches Pelletinstitut). In futuro l’ENplus supera la competenza di una semplice normativa sul prodotto, inglobando di fatto nel suo sistema di certificazione tutta la catena di consegna. Il certificato è stato realizzato dal DEPV (Deutschen Energieholz- und Pelletverband e.V.) ed è conferito dal DEPI (Deutsches Pelletinstitut). La lacuna presente finora tra produzione e consegna al cliente finale è colmata grazie all’integrazione della fase di commercializzazione nel nuovo sistema di certificazione ENplus.
La trasparenza nel mercato è chiaramente aumentata con la certificazione ENplus. Grazie al numero d’identificazione è garantita la rintracciabilità del pellet. Ogni anno presso il produttore sono controllati gli impianti di produzione e il decorso del processo di fabbricazione. Vengono anche prelevati dei campioni. Il commercianti del pellet si impegnano a rispettare determinate regole, che possono venir controllate in qualsiasi momento. Dal 2010 il consumatore troverà sulla bolla di consegna o sui sacchi del pellet il marchio ENplus. In futuro l’approvvigionamento del combustibile sarà fortemente assistito dalla certificazione. Tutte le aziende che usano l’ENplus si impegnano a partecipare a un nuovo tipo di monitoraggio, che oltre alla produzione ricostruisce anche la quantità del pellet presente nei magazzini.
Con l’ENplus i pellet sono suddivisi in tre categorie. Per il consumatore finale è importante la categoria A1, che si basa su criteri severissimi. In futuro questo diventerà il criterio con cui il consumatore potrà comparare i vari produttori di pellet. I pellet di categoria A1 possono avere ad es. una percentuale di ceneri dello 0,5% per le conifere e 0,7% per il legno duro. La categoria A2 annovera pellet provenienti da un più grande spettro di materie prime, che possono avere un contenuto ceneri fio all’1%. Con questo la normativa integra per la prima volta i più ampi requisiti dei riscaldamenti a pellet presenti nei mercati del sud dell’Europa. Con la massa volumica apparente e il punto di rammollimento ceneri (> 1.200°C per A1 e > 1.100°C per A2) compaiono dei nuovi parametri rispetto a quelli delle certificazioni attuali.
I pellet per l’industria, definiti per la prima volta nella normativa europea, possono essere contraddistinti dal 2010 con la certificazione EN-B. La nuova norma dell’Unione Europea permette ad es. che pellet che finora non corrispondeva ai valori limite delle normative esistenti ed era impiegato in grandi impianti o centrali elettriche ma solo come pellet per l’industria, possa essere venduto principalmente come “B-pellet”. Questo è interessante soprattutto in quelle nazioni, come Inghilterra e Belgio, dove i pellet di legno sono poco usati dai consumatori finali.
La certificazione ENplus è sicuramente un grande passo in avanti. In futuro, grazie a questa innovazione, la tutela del consumatore di pellet è posta in modo chiaro al centro dell’attenzione.

DETRAZIONI FISCALI AL 50% PER STUFE E CALDAIE A PELLETS


Il Decreto Crescita e Sviluppo dl 83/2012,pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, contiene novità importanti  sulle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e per quelli di riqualificazione energetica.

Dal 26 giugno 2012 fino al 30 giugno 2013 è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (dal precedente 36%) sulle spese perinterventi di ristrutturazione con un tetto di spesa massimo di 96.000 euro (dal precedente 48.000€).
Gli interventi a cui si applica il bonus fiscale comprendono l’installazione di impianti alimentati a fonti energetiche rinnovabili anche in assenza di opere edilizie.
Per quanto riguarda invece il 55%, fino al 31 dicembre 2012 non cambierà nulla: la detrazione del 55% per interventi di risparmio energetico segue le regole precedenti (tetto massimo di spesa, interventi agevolati, ecc.), tenendo presente che lo sconto è legato al rispetto del limite del 20% di risparmio ottenuto di energia primaria, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 192/2005.
A partire dal 1° gennaio 2013 fino al 30 giugno 2013, il bonus del 55% scenderà al 50% e saranno modificate anche i tetti massimi di spesa detraibili.
Inoltre nei prossimi giorni sarà reso noto il testo ufficiale relativo al Decreto Incentivi sulla Termica Rinnovabile che dovrebbe emanare contributi statali per la sostituzione di generatori di calore per la climatizzazione invernale a biomassa, gasolio o carbone preesistenti con stufe, termocamini e caldaie a pellets. Per accedere all'incentivo si dovrà utilizzare esclusivamente pellets certificato EN Plus (UNI EN 14961-2).

normativa pellet 2012


Il 21 luglio 2011 è entrata in vigore anche in Italia la norma europea che definisce le caratteristiche di qualità del pellet ad uso non industriale, la UNI EN 14961-2, in
sostituzione alle norme nazionali esistenti.
La norma introduce tre classi di qualità:
  • Classe A1, che corrisponde alla qualità più elevata, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo pari allo 0,7%;
  • Classe A2, caratterizzata da un contenuto di ceneri dell’1,5%;
·          Classe B, caratterizzata da un contenuto di ceneri massimo del 3,5%; può essere prodotta sia da segatura sia da corteccia ed è destinata ad impianti centralizzati di maggiori dimensioni, ad uso industriale.

Al via il Quinto conto energia Dal 27 agosto i nuovi incentivi per il fotovoltaico


Partono oggi, 27 agosto 2012, le nuove tariffe incentivanti per il settore fotovoltaico stabilite dal quinto Conto Energia (d.m. 5 luglio 2012). La data odierna, lo ricordiamo, è stata individuata dalla delibera dell’AEEG 292/2012/R/EFR, ossia 45 giorni dopo il raggiungimento dei 6 miliardi di euro di incentivi pagati dal GSE per la produzione di energia elettrica da fotovoltaico in base al precedente conto energia (leggi anche Raggiunti i 6 mld di incentivi, inizia il countdown Conto Energia 2012).
Le risorse messe a disposizione dal quinto Conto Energia ammontano a 700 milioni di euro. Al raggiungimento del valore cumulato complessivo di 6,7 mld, dunque, terminerà anche l’erogazione degli incentivi previsti dal d.m. 5 luglio 2012. Allo stato attuale, il contatore del GSE che misura il valore cumulato degli incentivi già segna un valore superiore ai 6,1 mld e non è difficile prevedere un rapido esaurimento delle risorse disponibili.
Nel frattempo è stato aperto lo scorso 20 agosto 2012 il primo dei tre registri. Sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto scorso sono infatti state pubblicate le norme per l’iscrizione al primo dei tre registri per impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 12 kW. La chiusura del primo registro è prevista per martedì 18 settembre 2012.
I registriE in effetti, una delle novità del quinto Conto Energia è stata propria l’istituzione di tre registri a cui dovranno iscriversi tutti gli impianti fotovoltaici anche di piccole dimensioni (leggi anche Iscrizione al registro, le istruzioni del quinto Conto Energia). Senza scendere nei particolari, si può dire che le nuove regole per formare le graduatoriedanno massima priorità agli impianti su edifici che siano contemporaneamente realizzati su immobili dotati della classe energetica migliore ed installati  in sostituzione di coperture in amianto, oppure ad impianti che abbiano anche solo una delle due caratteristiche citate.
Nello specifico, i soli impianti esclusi dall’obbligo di iscrizione al registro sono:
a) impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;
b) impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW;
c) i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12 kW ;
d) impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi degli incentivi di 50 milioni di euro;
e) impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
f) impianti fotovoltaici realizzati da amministrazioni pubbliche mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 milioni di euro;
g) gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.
Le analisi e i commenti sul quinto Conto EnergiaNelle scorse settimane Ediltecnico.it ha dedicato ampio spazio a quinto Conto Energia, dando voce a esperti del settore che hanno fornito preziosi elementi di sintesi e di approfondimento sulle conseguenze che avrà il nuovo regime di incentivazione sul settore fotovoltaico.
In ordine di tempo ricordiamo l’intervento dell’ing. Bruno De Nisco che ha fornito una lunga e completa disamina del testo nell’articolo Quinto Conto Energia, come uscirne vivi.
Durissima la presa di posizione dell’ing. Alessandro Caffarelli, tra i maggiori esperti di fotovoltaico in Italia, che ha scritto per la nostra testataParadosso quinto Conto Energia: miopia e mani di forbice. “Il paradosso del quinto conto energia fotovoltaico è frutto di miopia e mani di forbici”, accusa Caffarelli. “Un diversivo i cinque semestri incentivanti, le regole per l’iscrizione al registro, il fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative, la quantificazione dei soli per il CPV e il solito richiamo al fotovoltaico con innovazione tecnologica che farà la stessa fine dell’incentivazione per i sistemi fotovoltaici stand-alone”.www.seventyindustry.com